Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. A FONDINPS possono aderire, in forma individuale o collettiva, i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, iscritti a enti previdenziali, anche secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      2. L'adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

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